Statuto dell'Associazione

Art. 1 - E' costituita in Venzone una associazione denominata "Amici di Venzone". E' regolata dalle disposizioni del presente Statuto sotto la vigilanza delle autorità designate dalla Legge.

Art. 2 - FINALITA' - L'associazione ha lo scopo di provvedere alla acquisizione di oggetti e documenti, di interesse storico ed artistico riguardanti Venzone e dintorni storici; di provvedere alla loro schedatura e catalogazione; di esporre al pubblico le raccolte. L'associazione provvederà inoltre a promuovere studi su Venzone, a promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, mobile e immobile di Venzone.

Art. 3 - MEZZI FINANZIARI - Alle spese occorrenti, alla realizzazione degli scopi di cui all'art. 2, l'associazione provvederà con i proventi della gestione, con le eventuali rendite patrimoniali, con gli eventuali contributi di enti pubblici e privati.

Art. 4 - PATRIMONIO - II patrimonio dell'associazione è costituito dai proventi di gestione, dai contributi, da eventuali beni immobili e mobili donati o acquistati dall'associazione, dai beni mobili costituiti dalle raccolte degli oggetti e documenti di interesse storico e artistico.

Art. 5 - AMMINISTRAZIONE - L'amministrazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da:

a - il Sindaco in carica del Comune di Venzone;

b - un rappresentante della Provincia di Udine, designato dal suo Presidente;

c - un rappresentante della Società Filologica Friulana, designato dal suo Presidente;

d - un rappresentante rispettivamente della Soprintendenza alle Antichità, della Soprintendenza ai Monumenti, della Soprintendenza alle Gallerie, della Soprintendenza Bibliografica, designati dai rispettivi Soprintendenti;

e - l'Ispettore Onorario ai Monumenti e Gallerie con giurisdizione in Venzone;

f - quattro studiosi che siano particolarmente benemeriti per studi su Venzone e per iniziative per la salvaguardia del suo patrimonio, designati dai promotori dell'associazione;

g - ci si può fare soci ordinari dell'associazione dietro presentazione di due membri del Consiglio o di due soci e dietro pagamento di una quota. Tra i soci residenti a Venzone saranno eletti annualmente, in sede di assemblea, due rappresentanti dei soci, che entrano a far parte del Consiglio. Costoro, se eletti alla Presidenza, Segreteria o Tesoreria, durano in carica cinque anni; in loro vece si procede alla nomina di altri rappresentanti. Tutti i soci hanno diritto di ricevere il Bollettino.

h - due promotori dell'associazione,

La mancata assegnazione di uno o più rappresentanti di Enti, non pregiudica la costituzione ed il funzionamento dell'associazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, che restano in carica cinque anni. I due promotori dell'associazione restano in carica sei anni e possono essere rieletti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Al Presidente spetta la rappresentanza legale della associazione. In caso di assenza o di impedimento lo sostituisce il Segretario. II Presidente (in sua assenza il Segretario) e l'Economo-Tesoriere sono delegati alle firma.

Art. 7 - Le funzioni degli Amministratori sono gratuite.

Art. 8 - ADUNANZE E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - II Consiglio di Amministrazione si riunisce due volte all'anno. La convocazione del Consiglio è disposta dal Presidente o - in sua assenza o impedimento - dal Segretario.

Art. 9 - Le deliberazioni del Consiglio sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti, a maggioranza semplice con voto palese.

Art. 10 - II Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina delle cariche, delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi, provvede a che i fini istituzionali siano completamente osservati. Nomina l'eventuale Direttore ed il personale di custodia e di servizio.

Art. 11 - Nessun pagamento e incasso potrà essere effettuato se non su ordinativo firmato dal Presidente o dal Segretario. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal Segretario e sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 - Per le nome generali non contemplate dal presente Statuto, valgono le disposizioni di Legge.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI - In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni mobili e immobili passeranno di proprietà della Regione Friuli - Venezia Giulia; i beni devono però rimanere nell'ambito del Comune di Venzone e devono essere amministrati e utilizzati in loco. In caso di ricusazione passeranno in proprietà del Ministero della Pubblica Istruzione ed in caso di ricusazione anche di questo passeranno in proprietà del Comune di Venzone.


29/8/1971 - Atto costitutivo - rogito notaio dr. Rodolfo Rodolfi in Gemona del Friuli.
15/12/1977 - Modifica di statuto- con atto del notaio Bruno Lepre in Tolmezzo (racc.17747)
25/1/1987 - Delibera interpretativa del Consiglio di Amministrazione (libro dei verbali pag.50)